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5. Riconoscimento delle professioni estere
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
(i) professioni "non-regolamentate" dalla legge;
(ii) professioni "regolamentate" dalla legge.

(i) Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri.

Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.

Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.

Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all’estero il Diploma Supplement, la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero: questo potrà facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.
(ii) Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:
- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria;  si tratta della Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

Consulta l’elenco delle professioni regolamentate in Italia e delle rispettive autorità competenti per il riconoscimento.
 
Scarica la Guida per l'utente - Direttiva 2005/36/CE "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali", con 66 domande e risposte pratiche in tema di riconoscimento professionale e applicazione della Direttiva 2005/36/CE.
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