Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.
Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine. Inoltre, l’art. 9 della Legge 148/2002 ha abrogato la precedente procedura di equipollenza (art 9: Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto); tale procedura è identificabile con il termine di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” (casi molto rari);
b) la richiesta di sostenere ulteriori esami / ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”.
Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
(i) essere titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
(iv) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Le informazioni sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere finalizzate al rilascio di titoli finali italiani sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.