Applicazione in Italia della Convenzione
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La “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea” è stata ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002, n.148: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.
La competenza per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia per fini accademici è demandata alle istituzioni di istruzione superiore, che devono pronunciarsi entro il termine di 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 11 luglio 2002, n.148. In tema di tempistica relativa alle procedure di riconoscimento, concorre anche quanto stabilito all’art. 48 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
È possibile appellarsi alla decisione riguardante il mancato riconoscimento accademico secondo quanto stabilito dall’art. 48 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Per informazioni specifiche sulle procedure di riconoscimento accademico dei titoli esteri vigenti in Italia si consulti la sezione Riconoscimento accademico.
Secondo quanto stabilito agli articoli 39 e 43 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è assicurata la parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri per l’accesso all’istruzione superiore, oltre al divieto di discriminazione per qualsiasi ragione.
In applicazione dell’Articolo VI.5 della Convenzione, l’Italia ha regolato il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da atenei esteri operanti sul proprio territorio, subordinando la possibilità di accesso alle procedure di riconoscimento ad una procedura di accreditamento specifica dell’istituzione estera, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214: “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)”.
Il riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche, è invece regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189: “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”. Per informazioni specifiche sulle procedure di riconoscimento dei titoli esteri per finalità non accademiche, si consulti la sezione Riconoscimento non accademico.
L’Italia ha inoltre attuato quanto stabilito all’Articolo VII della Convenzione in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati, tramite l’articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014. Per informazioni specifiche sulle procedure di riconoscimento dei titoli di rifugiati e sulle azioni e i servizi attivi in Italia, si consulti la sezione Riconoscimento titoli dei rifugiati.
In applicazione dell’Articolo IX.2 della Convenzione, l’Italia ha affidato al CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale. Per informazioni specifiche si consulti la sezione Centro nazionale di informazione.