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Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati

(CNVQR)

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Premesse normative in tema di riconoscimento delle qualifiche di rifugiati

Il CIMEA, su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, opera dal 1984 nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere in Italia come centro afferente alle reti ENIC - European Network of Information Centres on Academic Recognition and Mobilty e NARIC - National Academic Recognition Information Centres, come previsto dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, ratificata in Italia con la Legge 148/2002.

L’Articolo VII della Convenzione di Lisbona è dedicato alle procedure di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, disponendo che:

«Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività̀ lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

L’Articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014, dispone che:

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

La Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, all’interno delle “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane, in linea con la normativa vigente e con le procedure di riconoscimento accademico stabilite in regime di autonomia dalle medesime (art. 2 della Legge 148/2002), a «svolgere riconoscimenti ‘dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani’ (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio». Inoltre, invita le istituzioni ad «avvalersi dell’esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale».

Attivazione del Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)

Il CIMEA, centro italiano di informazione sulle politiche di riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona, considerate le varie richieste provenienti dalle istituzioni di formazione superiore italiane in tema di riconoscimento della qualifiche di rifugiati, che stanno ovviamente aumentando tenuto conto della situazione internazionale e dei flussi migratori verso l’Italia e l’Europa, ha deciso di attivare, su propria iniziativa autonoma e in linea con le proprie funzioni e compiti istituzionali, il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR).

Il CNVQR si configura come una rete informale di esperti del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.

Essendo una rete di esperti amministrativi collegati al riconoscimento, si ritiene opportuno che al CNVQR partecipino soggetti coinvolti direttamente nella valutazione di qualifiche all’interno delle istituzioni italiane, anche al fine di evitare di sovrapporre tale iniziativa ad altre nascenti a livello nazionale.

Gli elementi del CNVQR sono:

  • partecipazione a livello di istituzione su base volontaria e autofinanziata;
  • coinvolgimento di tutta l’istituzione, tramite adesione del legale rappresentante;
  • individuazione di un responsabile per istituzione;
  • coordinamento svolto dal CIMEA tramite la realizzazione di strumenti per lo scambio di informazioni tra esperti e di un apposito indirizzo email.

Il CIMEA invierà alle istituzioni italiane un “Protocollo di adesione” al CNVQR che dovrà essere firmato del legale rappresentante affinché tutta l’istituzione sia impegnata in tale iniziativa. Verrà chiesto di indicare un responsabile di istituzione e ulteriori due persone tra gli addetti al riconoscimento al fine della partecipazione alla rete: il responsabile di istituzione e i due altri soggetti fungeranno da coordinamento interno all’istituzione nei rapporti con il CNVQR e con gli altri soggetti operanti in tale settore.

Per richiedere il “Protocollo di adesione”, si prega di inviare un messaggio al seguente indirizzo email: info@cimea.it.

Per maggiori informazioni circa le procedure per il riconoscimento dei titoli dei rifugiati con scarsa o assente documentazione, consultare il seguente Link.

 

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