Glossario
Glossario delle Procedure di riconoscimento dei titoli
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia. L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aia e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato: www.hcch.net.
- se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 - Legge 106/1990 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
- se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca, a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici - Legge 176/1973.
- statali in quanto fondate direttamente dallo Stato;
- non-statali in quanto fondate da enti diversi dallo Stato, ma legalmente riconosciute dalla competente autorità statale;
- accreditate dall’autorità competente del sistema educativo di riferimento.