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Glossario delle Procedure di riconoscimento dei titoli

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia. L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aia e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato: www.hcch.net.

Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce corrispondente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli) e hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca). La corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, infatti tutti gli altri elementi delle due qualifiche possono essere differenti (ambito disciplinare, durata, diritti accademici, ecc.). La qualifica riconosciuta corrispondente rimarrà sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo in merito alla titolazione generale di riferimento. Pertanto la corrispondenza è esito di un parere comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento.

I Paesi europei che hanno aderito al cosiddetto "Processo di Bologna" si sono impegnati a emettere, insieme ai propri titoli di istruzione superiore, anche un documento aggiuntivo noto come Supplemento al Diploma (o Diploma Supplement - DS). Il DS non è un altro titolo di studio, ma è una particolare certificazione rilasciata secondo un modello che è stato concordato dalle tre principali organizzazioni internazionali di ambito europeo (Consiglio d'Europa, UNESCO-Regione Europa, Unione europea). Il modello europeo del DS prevede che esso sia redatto in due o più lingue (quella nazionale del Paese in questione e almeno una lingua straniera molto diffusa, come l'inglese), e che dia tutta una serie di informazioni molto dettagliate. Le informazioni sono raggruppate in 8 categorie, che vanno dai dati anagrafici del possessore del titolo di studio, al livello del titolo stesso, il curriculum (elenco delle materie e, possibilmente, i loro principali contenuti), i diritti che attribuisce (utilizzo per studi successivi o nel mercato occupazionale), fino al tipo di istituzione che lo ha conferito, e alla descrizione sintetica del sistema di istruzione superiore a cui esso appartiene. Dal momento che ricostruisce in modo analitico, preciso, e trasparente tutto il percorso formativo che si è concluso con un determinato titolo di studio, il DS è uno strumento utilissimo e di grande aiuto per una corretta valutazione del corso e del titolo di studio a cui si riferisce. Si ritiene dunque che il DS possa facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli accademici e professionali.

Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equivalente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli), hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca), appartengono al medesimo settore disciplinare e producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore). L’equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento allo scopo valutativo specifico (accesso ad un determinato corso, accesso ad un determinato concorso). L’equivalenza non determina il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici della qualifica, infatti alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono differire (durata, curriculum specifico degli esami, numero di crediti, ecc.), pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione (accesso a “quel” corso, accesso a “quel” concorso). Al concetto di equivalenza ci si riferisce anche utilizzando il termine di “idoneità” nelle procedure di riconoscimento accademico.

Con l’espressione “Rappresentanze diplomatiche italiane” si indicano le Ambasciate, i Consolati, le Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, gli Istituti di Cultura, gli Uffici degli Addetti Scientifici che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI ha stabilito ufficialmente sui territori dei singoli Paesi stranieri. In tema di titoli di studio, l’autorità diplomatica competente è di norma l’Ambasciata o il Consolato italiano più vicino alla sede dell’istituzione che ha rilasciato un certo titolo; questo se il titolo stesso appartiene al sistema educativo del Paese in cui si trova l’istituzione. Quando l’istituzione che ha rilasciato un certo titolo appartiene al sistema educativo di un Paese terzo (e non del Paese in cui ha sede), l’autorità diplomatica competente è l’Ambasciata italiana/Consolato Generale d’Italia nel Paese del sistema educativo di riferimento, cioè nel Paese terzo in questione. Gli indirizzi delle Ambasciate e Consolati italiani sono disponibili alla pagina internet: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/.

La legislazione di alcuni Paesi prevede che tutti i documenti ufficiali, inclusi quelli che attestano il possesso di titoli di studio, debbano essere legalizzati allo scopo di garantirne l'autenticità. In Italia tale procedura è svolta dalla Prefetture competenti per zona. Se questa norma è in vigore anche nel Paese estero di ottenimento del titolo, si dovrà verificare l'autorità competente alla legalizzazione. Se il Paese in cui si è conseguito il tuo titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), si dovrà far apporre sul titolo stesso la cosiddetta Postilla de L'Aia (Aja Apostille). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre la Postilla de L'Aia:
  • se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 - Legge 106/1990 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
  • se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca, a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici - Legge 176/1973.

Con l’espressione sintetica “Convenzione di Lisbona” si indica normalmente l’accordo internazionale il cui titolo completo è "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea” (nel titolo del testo originale in inglese “Recognition of qualifications concerning higher education in the European Region”). Si tratta di un accordo multilaterale, elaborato su iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa (CoE) e dell’UNESCO-Regione Europa, che intende facilitare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore fra i Paesi firmatari, i quali devono ratificare la Convenzione stessa. L’accordo è comunemente definito “Convenzione di Lisbona” in quanto fu firmato appunto nella capitale del Portogallo, Lisbona, l’11 aprile 1997.

Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equipollente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo “valore legale”. Pertanto, una qualifica estera riconosciuta equipollente produrrà sempre i medesimi effetti giuridici di quella italiana corrispondente. In questi casi tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) devono corrispondere a quelli della qualifica italiana al fine di decretarne l’equipollenza tramite le procedure vigenti

Per istituzioni “ufficiali” di un dato sistema di istruzione, a qualsiasi livello (elementare, secondario, superiore sia del settore universitario che non-universitario) si intendono quegli istituti che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come propri. A seconda dei diversi Paesi, sono elencate tra le proprie “istituzioni ufficiali” di istruzione superiore le seguenti tipologie di Università/ Scuole Superiori/ Accademie, ecc.:
  • statali in quanto fondate direttamente dallo Stato;
  • non-statali in quanto fondate da enti diversi dallo Stato, ma legalmente riconosciute dalla competente autorità statale;
  • accreditate dall’autorità competente del sistema educativo di riferimento.
Nel sistema educativo di ciascun Paese solo le istituzioni ufficiali sono autorizzate a rilasciare titoli di studio che il sistema presenta come propri titoli nazionali; pertanto solo tali “titoli ufficiali” possono essere accettati dagli altri Paesi ai fini del riconoscimento.

Per titoli/qualifiche “ufficiali” di un dato sistema di istruzione si intendono quelli che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come appartenenti al proprio Paese in quanto sono rilasciati in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia di istruzione. La definizione di “titolo/qualifica ufficiale” nel senso spiegato sopra si applica ai titoli di qualsiasi livello: elementare, secondario, o superiore (sia del settore universitario che non-universitario). Si ricorda che in molti sistemi le istituzioni ufficiali possono rilasciare anche titoli non ufficiali, cioè non appartenenti direttamente al sistema nazionale, pertanto è bene verificare sia l’ufficialità dell’istituzione che del titolo.

La Dichiarazione di valore è un documento di trasparenza, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati). Il rilascio della Dichiarazione di valore non significa che il titolo estero sia riconosciuto in Italia, infatti le Rappresentanze Diplomatiche italiane non hanno alcuna competenza in merito al riconoscimento delle qualifiche italiane, pertanto ogni comparazione/equiparazione svolta all’interno di tale documento non vincola in alcun modo le istituzioni competenti per legge a svolgere le procedure di riconoscimento. Si ricorda infatti che “la richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

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