Metodologia valutativa
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Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia
Nelle procedure di valutazione delle qualifiche estere, il CIMEA applica una metodologia in linea con i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona e in linea con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC. Nelle procedure di valutazione il CIMEA tiene altresì conto degli elementi della qualifica e degli elementi del sistema estero di appartenenza come riportati di seguito, comparandoli alle qualifiche e al sistema italiano della formazione superiore, anche al fine di verificare se sussistano casi di “differenza sostanziale”.
Principi generali
Il CIMEA, durante le proprie valutazioni, oltre agli elementi fondanti dati dalla Convenzione di Lisbona, applica i seguenti principi generali:
- La valutazione delle qualifiche estere viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo in corrispondenza e a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento in Italia.
- Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di “differenza sostanziale”, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell’impostazione generale dell’ordinamento e del sistema italiano di formazione superiore.
- La differente afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella richiesta in Italia per l’ingresso ad un determinato corso di studio, è sempre da considerarsi come una “ differenza sostanziale”. Tuttavia, l’afferenza di tale qualifica estera al medesimo ciclo/livello di quella richiesta in Italia per l’ingresso ad un determinato corso di studio non comporta sempre alcuna equivalenza e/o riconoscimento, dato che il ciclo/livello è solo uno degli elementi che compongono una qualifica, che dovrà essere valutato insieme a tutte le altre caratteristiche del titolo estero.
- La sola assenza di un documento richiesto nella procedura di riconoscimento non implica l’impossibilità ad una valutazione, a meno che tale documento sia utile per provare l’autenticità della qualifica, il suo rilascio o contenga uno degli elementi fondamentali del titolo che risulti utile per una sua corretta valutazione.
- Nel caso di diniego al riconoscimento in riferimento allo scopo richiesto, si verificherà la possibilità di un riconoscimento parziale della qualifica estera.
- La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento, ovvero rilasciate da istituzioni accreditate/riconosciute: non tutte le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano una o più differenze sostanziali.
- La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, la quale dovrà essere pienamente riconosciuta/accreditata su tutto il territorio nazionale in cui opera. La sola autorizzazione ad operare, il solo fatto che essa sia attiva su un determinato territorio, il fatto che siano presenti differenti autorizzazioni, accreditamenti e/o riconoscimenti diversi da quelli preposti a livello nazionale per il rilascio di qualifiche nel settore della formazione superiore a livello nazionale, o qualsivoglia altra autorizzazione che non dimostri che una istituzione abbia completato tutte le fasi previste dalle procedure di accreditamento/riconoscimento prescritte nel sistema estero di riferimento per le istituzioni della formazione superiore, comprensive delle fattispecie di accreditamento temporaneo e/o sotto condizione, non potranno essere considerate prove dell’ufficialità dell’istituzione estera ai fini del riconoscimento delle qualifiche da essa rilasciate.
- La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo finale (awarding institution), e di quella presso la quale si sono effettivamente svolti gli studi o che li ha organizzati (teaching institution).
- È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in termini di tipologia, che di disciplina.
- La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall’istituzione estera di riferimento, riportanti le denominazioni delle istituzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocertificazioni, ed ogni altra comparazione e/o corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da considerarsi di supporto alla valutazione, ma non sostituiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il relativo processo valutativo.
- L’ottenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi “speciali”, che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di “differenza sostanziale”.
- Oltre alla conoscenza degli elementi della qualifica, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui la qualifica estera è stata ottenuta/rilasciata.
- Una precedente valutazione che abbia ad oggetto medesime qualifiche, non ha efficacia vincolante per le future valutazioni, essendo il percorso formativo da considerarsi come caso singolo ed unico.
Riconoscimento automatico di un titolo di studio
Il CIMEA e le istituzioni italiane della formazione superiore riconoscono il diritto in capo ai possessori di un titolo di studio ufficiale estero di un determinato livello ad essere valutato secondo i principi della Convenzione di Lisbona per l’accesso a un programma della formazione superiore di livello successivo, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta. Ciò non pregiudica il diritto di ogni istituzione della formazione superiore o di altra autorità competente nello stabilire specifici criteri di valutazione e ammissione per un programma specifico, né pregiudica il diritto di verificare se il titolo di studio sia autentico e, nel caso di un titolo finale di scuola secondaria superiore, se dia effettivamente accesso alla formazione superiore nel sistema estero di riferimento, in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero.
Elementi della qualifica estera
Il CIMEA, al fine di giungere ad una corretta valutazione dei titoli esteri, reperisce le seguenti informazioni sulla singola qualifica estera oggetto della valutazione:
- Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)
- Nome ufficiale e status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)
- Nome ufficiale e status dell’istituzione presso cui si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution)
- Accreditamento/riconoscimento del corso
- Natura del titolo
- Livello del titolo
- Durata del corso
- Numero di crediti
- Diritti accademici e professionali
- Elementi specifici (ad es. la presenza di una tesi finale)
- Curriculum degli studi
Tali elementi sono riscontrabili direttamente sulla documentazione ufficiale fornita dal possessore del titolo, oppure tramite fonti ufficiali del Paese di afferenza del titolo.
Elementi del sistema estero
Il CIMEA, al fine di giungere ad una corretta valutazione dei titoli esteri, reperisce le seguenti informazioni sul singolo sistema estero di istruzione scolastica e di formazione superiore, anche in base e in considerazione delle eventuali riforme che hanno modificato tali elementi a livello nazionale:
Istruzione scolastica e titolo finale
- Anni di scolarità richiesti per l’accesso alla formazione superiore
- Sussistenza di differenti istituzioni scolastiche e di differenti qualifiche finali di scuola secondaria superiore (sistema diversificato/non diversificato)
- Denominazione del/i diploma/i rilasciato/i al termine della scuola secondaria e istituzioni di formazione superiore alle quali danno accesso
- Esistenza di un esame nazionale obbligatorio per l’accesso alla formazione superiore
- Sussistenza di elementi specifici richiesti dalle istituzioni per l’accesso alla formazione superiore
- Istituzione o ente che conferisce il titolo finale
Formazione superiore
- Sistema binario o unitario di formazione superiore
- Denominazione dei titoli accademici e loro elementi specifici
- Sistema di valutazione del profitto e prassi utilizzate dalle istituzioni per le votazioni
- Sistema di crediti o di misurazione del ‘peso’ di ogni corso
- Istituzione o ente che conferisce il titolo finale
- Qualifiche che consente l’accesso a corsi successivi
- Sistema di formazione superiore consequenziale o non consequenziale
- Natura dei corsi di formazione superiore in considerazione dello status dell’istituzione e della tipologia della qualifica finale
- Obbligatorietà di una prova finale e tipologia della medesima
- Esistenza di una qualifica accademica conferita insieme al titolo di studio
- Esistenza di una qualifica professionale conferita insieme al titolo di studio
Ulteriori elementi
- Legislazione e regole nazionali: leggi e norme principali in tema di istruzione secondaria e di formazione superiore
- Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali in tema di riconoscimento delle qualifiche e/o di standardizzazione dei sistemi
- Regole di accreditamento/riconoscimento delle istituzioni della formazione superiore
- Regole di accreditamento/riconoscimento dei singoli programmi di studio
- Sussistenza di un sistema di controllo della qualità a livello centrale, locale o demandato ad altri organismi
- Sussistenza di un sistema di controllo della qualità per istituzioni afferenti al sistema nazionale ma operanti all’estero
Documentazione richiesta
La documentazione richiesta da CIMEA è utile al fine di conoscere gli elementi del sistema estero e quelli della qualifica da valutare.
Essendo la valutazione svolta caso per caso, anche in considerazione del fatto che una qualifica può essere stata ottenuta seguendo percorsi differenti, la documentazione richiesta da CIMEA si basa sul singolo caso e può variare a seconda del Paese estero di riferimento della qualifica, di dove sono stati svolti gli studi e della/e istituzione/i implicate in tale procedimento.