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Natura e contenuti della Convenzione

La Convenzione non stabilisce nuovi diritti, ma ne enuncia uno solo che potrebbe fungere da monito generale per le procedure di riconoscimento dei titoli accademici: il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e, collegato a questo, il divieto di qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile.


Regole principali

La Convenzione fissa quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti abilitati a svolgere le procedure di riconoscimento, ovvero università, uffici specifici e singoli soggetti:

  1. Il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, prescindendo da fattori di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio.
  2. Le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere "trasparenti, coerenti e affidabili": l'ente che riconosce il titolo deve rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza); tali criteri devono essere certi e non discrezionali (coerenza); i criteri di valutazione devono essere fondati su principi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale (affidabilità).
  3. La decisione di riconoscere un titolo estero deve essere adottata sulla base di adeguate informazioni. Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma. Le informazioni devono essere inoltre fornite "in buona fede".
  4. Le decisioni relative al riconoscimento devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole". Il testo finale approvato a Lisbona ha tenuto conto delle preoccupazioni di numerosi paesi ed ha evitato di fissare un limite preciso. Sono quindi i paesi aderenti a definire autonomamente la durata massima di un procedimento. Nella linea della trasparenza, il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l'indicazione di eventuali procedure alternative. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente deve poter appellarsi ad una autorità definita dalla normativa nazionale.

Accesso all’università

La Convenzione individua sette regole principali:

  1. Se un titolo consente in un paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri paesi come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. L'accesso a un titolo estero può essere rifiutato qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due paesi.
  2. Se determinati titoli di scuola secondaria danno accesso solo ad alcune tipologie di istituti di istruzione superiore o ad alcune aree disciplinari, la Convenzione prevede che il paese estero possa limitare l'accesso con quel titolo ad analoghi istituti di istruzione superiore o ad analoghi programmi.
  3. Nei casi in cui in un paese l'ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda dalla presenza di requisiti specifici, oltre a quelli generali previsti per l'accesso, i paesi di destinazione potranno imporre la presenza degli stessi ulteriori requisiti.
  4. Nei casi in cui l'ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore (numero chiuso) o a un determinato corso di studio (ad esempio, medicina) sia limitata o selettiva, la Convenzione stabilisce che: (i) nei casi in cui in un certo paese i diplomi di scuola secondaria diano accesso all'insegnamento superiore solo se si superano ulteriori esami di ammissione, gli altri paesi permetteranno l'accesso solo se tali requisiti vengano soddisfatti (ovvero offrano un'alternativa per poterli soddisfare nell'ambito dei propri sistemi di istruzione); (ii) nei casi di ammissione a numero chiuso o selettivo, occorra assicurare che la valutazione dei titoli di studio esteri venga effettuata in base a principi di equità.
  5. A chi viene dall'estero per studiare può essere richiesto di dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua (o delle lingue) in cui viene impartito l’insegnamento nazionale.
  6. In numerosi paesi si può accedere all'università anche in assenza del tradizionale requisito del possesso di un titolo finale di scuola secondaria. Tale possibilità non impegna i paesi in cui tale opportunità non sia prevista a riconoscerla per l'accesso al proprio sistema di istruzione superiore.
  7. Ogni paese può stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da scuole estere che operano nel proprio territorio, ai fini dell'ammissione a programmi di insegnamento superiore, sia subordinata a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale o ad accordi governativi bilaterali.

Periodi di studio svolti all’estero

La Convenzione individua due condizioni che facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero:

  1. L'esistenza di un accordo previo di collaborazione (learning agreement) tra le due istituzioni, quella di origine e quella di destinazione dello studente.
  2. Il rilascio, da parte dell'istituzione estera, di un certificato attestante che lo studente abbia soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio.

Titoli finali di istruzione superiore

Il riconoscimento di un titolo accademico estero dovrà portare almeno ad una delle conseguenze seguenti:

  • l'accesso a studi di livello più avanzato o al dottorato di ricerca, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di qualifiche nazionali;
  • l'uso del titolo accademico autorizzato nel paese di origine;
  • l'accesso al mercato del lavoro.

La Convenzione prevede che l'analisi del titolo estero avvenga sotto due profili: la ricognizione da un lato delle conoscenze e dall'altro delle competenze dichiarate nel titolo di studio.

Questa distinzione tra l'accertamento del sapere e del saper fare è naturalmente preordinata ad una valutazione attenta e non superficiale dei contenuti professionali orientati allo svolgimento di professioni specifiche.

L'indicazione della Convenzione per il riconoscimento dei titoli accademici esteri è temperata tuttavia da alcune riserve:

  • il riconoscimento può essere rifiutato qualora si riscontrino differenze sostanziali - da documentare adeguatamente - tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo nazionale;
  • il riconoscimento del titolo estero ai fini dell'accesso a professioni regolamentate - in assenza di un diverso quadro di riconoscimento dei titoli professionali - può essere legato alla richiesta di soddisfare ulteriori requisiti di tipo generalmente non accademico: tirocinio professionale di durata definita; esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; accertamento della conoscenza della lingua nazionale.

Viene regolato anche il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da atenei operanti in un determinato paese ma che fanno riferimento all'ordinamento universitario di altri paesi (fenomeno noto con il termine di transnational o cross-border education): la Convenzione prevede che ogni paese possa stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da atenei esteri che operano nel proprio territorio sia subordinato alle condizioni previste da una normativa nazionale specifica o da accordi governativi bilaterali.


Titoli in possesso di rifugiati

La Convenzione di Lisbona contiene norme di particolare valore civile che regolano il riconoscimento dei titoli dichiarati dai rifugiati, dai profughi o da altre persone in possesso di status giuridici equivalenti o assimilabili. È previsto che ogni Paese adotti tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a studi più avanzati o all'esercizio di attività professionali regolamentate anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possono essere comprovati dai relativi documenti.


Qualità e quantità delle informazioni

La Convenzione definisce la quantità e la qualità di informazioni che vanno messe in circolo per consentire al sistema internazionale di riconoscimento dei titoli di funzionare in modo efficiente ed efficace.

Ciascun Paese dovrà mettere a punto e divulgare nelle forme più opportune:

  1. il quadro tipologico degli istituti di istruzione superiore appartenenti al proprio ordinamento, corredato delle caratteristiche tipiche di ogni categoria di istituti;
  2. l'elenco degli istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio e i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo di istituti o di programma;
  3. l'elenco degli istituti ubicati al di fuori del proprio territorio ma che fanno capo al proprio ordinamento nazionale;
  4. nel caso sia definito un sistema di valutazione formale, informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici posseduti da ciascun istituto.

Ogni Paese è infine impegnato a costituire e mantenere un Centro nazionale di informazione dotato degli opportuni mezzi necessari all'assolvimento delle sue funzioni e che abbia il compito di:

  1. rendere più agevole l'accesso a informazioni autorevoli ed accurate sul sistema e i titoli di studio di istruzione superiore;
  2. rendere più agevole l'accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio degli altri Paesi;
  3. fornire pareri e informazioni su questioni relative al riconoscimento e alla valutazione dei titoli di studio in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.
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