Concetto di riconoscimento finalizzato
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.
Per che scopo è richiesto il riconoscimento della qualifica estera in Italia?
La risposta a questa domanda potrà indicarci sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.
Procedure di riconoscimento finalizzato
Categoria | Scopo del riconoscimento | Ente responsabile | Riferimento normativo |
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Riconoscimento accademico | Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi | Università e Istituzioni AFAM | Art. 2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022 |
Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti | |||
Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza) | |||
Riconoscimento non accademico | Accesso a pubblici concorsi | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici | Art. 38 D.Lgs. 165/2001; Art. 2 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022 |
Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A. | Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata | Art. 3 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022 | |
Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi | |||
Iscrizione ai Centri per l'impiego | |||
Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo | |||
Assegnazione di borse di studio e altri benefici | Amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) | Art. 4 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022 | |
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie | Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici | Art. 12 Legge 29/2006 | |
Selezioni pubbliche di personale non dipendente | Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata | Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022; | |
Riconoscimento professionale | Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.): | Ministero che vigila la professione (es. Salute, Giustizia, MUR, ecc.) | Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE |
Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate | Datore di lavoro | n.a. |
Per conoscere gli elementi delle differenti procedure di riconoscimento finalizzato, consultare il menu di sinistra.
Nota bene: Il nostro sistema è ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza” come possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero. A tal proposito si ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine e che per effetto dell’art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.