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Procedure di riconoscimento dei titoli

Concetto di riconoscimento finalizzato

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Per che scopo è richiesto il riconoscimento della qualifica estera in Italia?

La risposta a questa domanda potrà indicarci sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

Procedure di riconoscimento finalizzato

Categoria Scopo del riconoscimento Ente responsabile Riferimento normativo
Riconoscimento accademico Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi Università e Istituzioni AFAM Art. 2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti
Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)
Riconoscimento non accademico Accesso a pubblici concorsi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici Art. 38 D.Lgs. 165/2001; Art. 2 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A. Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata Art. 3 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi
Iscrizione ai Centri per l'impiego
Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo
Assegnazione di borse di studio e altri benefici Amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Art. 4 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici Art. 12 Legge 29/2006
Selezioni pubbliche di personale non dipendente Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022;
Riconoscimento professionale Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.): Ministero che vigila la professione (es. Salute, Giustizia, MUR, ecc.) Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE
Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate Datore di lavoro n.a.

Per conoscere gli elementi delle differenti procedure di riconoscimento finalizzato, consultare il menu di sinistra.

Nota bene: Il nostro sistema è ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza” come possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero. A tal proposito si ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine e che per effetto dell’art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.

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