Riconoscimento accademico
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L’art. 2 della Legge 148 del 2002 stabilisce che:
la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini
- dell'accesso alla formazione superiore,
- del proseguimento degli studi universitari e
- del conseguimento dei titoli universitari italiani,
è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
Pertanto, tali procedure sono direttamente svolte dalle istituzioni di istruzione superiore (università o AFAM).
Procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello). Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di primo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
(i) titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
(ii) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
(iii) titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
(iv) nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.
Per alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri, sono richiesti requisiti specifici. L’elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti all’interno dell’ Allegato 1 delle Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi della formazione superiore del 2022-2023.
Le informazioni sull’iscrizione ai corsi e sui documenti da presentare sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane della formazione superiore.
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca). Tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
(i) titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
(iii) titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Le informazioni sull’iscrizione ai corsi e sui documenti da presentare sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane della formazione superiore.
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo, secondo e terzo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo, secondo e terzo ciclo. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.
Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine. Inoltre, l’art. 9 della Legge 148/2002 ha abrogato la precedente procedura di equipollenza (art 9: Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sulla formazione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
Ai sensi dell'Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnameto superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002.
La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto); tale procedura è identificabile con il termine di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” (casi molto rari);
b) la richiesta di sostenere ulteriori esami / ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”.
Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
(i) essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo o terzo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
(iv) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Le informazioni sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere finalizzate al rilascio di titoli finali italiani sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane della formazione superiore.
Il Decreto Ministeriale 1 settembre 2016 n. 662 definisce le corrispondenze tra le posizioni accademiche italiane e quelle di alcuni paesi esteri: a questo link è possibile scaricare la tabella di corrispondenza che costituisce parte integrante del decreto.