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Riconoscimento non accademico

Esistono procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici e svolte da differenti amministrazioni dello Stato.

La maggior parte di queste procedure sono indicate nel DPR 30 luglio 2009, n. 189 che ha attuato quanto stabilito dall’art. 5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 - ratifica della Convenzione di Lisbona.

L’accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente tramite un concorso pubblico. I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o formazione superiore), fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente integrato dall'Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022. La procedura e i documenti da presentare sono indicati all’art. 2 del DPR 189/2009.


NB
: Questa procedura è finalizzata alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso. Per la valutazione di titoli esteri accessori ai fini dell’attribuzione di ulteriore punteggio in un concorso o per la progressione di carriera all’interno della pubblica amministrazione si veda di seguito.


Lo scopo di questa procedura è quello di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza). Tale procedura è contestuale al concorso pubblico al quale si desideri partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza.


Tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca.


L’ente responsabile per questa procedura è la


Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità

Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma

e-mail: sam@governo.it

Posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it


È possibile scaricare online il Modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio stranieri a carattere accademico predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda e viene anche indicato l’ufficio competente del Ministero dell’Università e della Ricerca al quale inoltrare la domanda.


Se si è già in possesso del titolo italiano principale richiesto per la partecipazione ad un concorso e si intenda far valutare altri titoli esteri accessori per l’attribuzione di ulteriore punteggio nei pubblici concorsi o nel caso di progressione di carriera nella pubblica amministrazione, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189.


NB
: Questa procedura si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 comma 1 del D.lgs n. 165/2001) e ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 comma 3-bis del D.lgs n. 165/2001).


La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione che ha prodotto il bando di concorso corredandola dei seguenti documenti:


1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;

3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;

4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).


L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato.

 

I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca (Art. 1 comma 28-quinquies, punto 3 Legge 15/2022).

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio.


Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.


La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:


1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;

3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;

4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).


L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.


Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.


La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. Centro per l’impiego) corredandola dei seguenti documenti:


1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;

3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;

4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).


L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.


Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.


La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:


1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;

3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.

4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera).


L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.


Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.


La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:


1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;

3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;

4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).


L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisto il parere del MUR. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

L'articolo 12 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 consente alle amministrazioni italiane di valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.

L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MUR.

In base quanto stabilito dall'Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.1 della Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per le selezioni pubbliche di personale non dipendente.

Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

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