Riconoscimento non accademico
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Esistono procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici e svolte da differenti amministrazioni dello Stato.
La maggior parte di queste procedure sono indicate nel DPR 30 luglio 2009, n. 189 che ha attuato quanto stabilito dall’art. 5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 - ratifica della Convenzione di Lisbona.
L’accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente tramite un concorso pubblico. I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o formazione superiore), fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente integrato dall'Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022. La procedura e i documenti da presentare sono indicati all’art. 2 del DPR 189/2009.
NB: Questa procedura è finalizzata alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso. Per la valutazione di titoli esteri accessori ai fini dell’attribuzione di ulteriore punteggio in un concorso o per la progressione di carriera all’interno della pubblica amministrazione si veda di seguito.
Lo scopo di questa procedura è quello di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza). Tale procedura è contestuale al concorso pubblico al quale si desideri partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza.
Tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca.
L’ente responsabile per questa procedura è la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
e-mail: sam@governo.it
Posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
È possibile scaricare online il Modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio stranieri a carattere accademico predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda e viene anche indicato l’ufficio competente del Ministero dell’Università e della Ricerca al quale inoltrare la domanda.
Se si è già in possesso del titolo italiano principale richiesto per la partecipazione ad un concorso e si intenda far valutare altri titoli esteri accessori per l’attribuzione di ulteriore punteggio nei pubblici concorsi o nel caso di progressione di carriera nella pubblica amministrazione, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189.
NB: Questa procedura si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 comma 1 del D.lgs n. 165/2001) e ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 comma 3-bis del D.lgs n. 165/2001).
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione che ha prodotto il bando di concorso corredandola dei seguenti documenti:
1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato.
I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca (Art. 1 comma 28-quinquies, punto 3 Legge 15/2022).
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio.
Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti:
1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.
Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. Centro per l’impiego) corredandola dei seguenti documenti:
1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.
Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.
4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.
Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisto il parere del MUR. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MUR.