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Riconoscimento titoli dei rifugiati

L’Articolo VII della Convenzione di Lisbona prevede che:

«Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività̀ lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l’Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l’introduzione del comma 3 bis all’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007:

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Inoltre, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».


Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati

  1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria.
  2. Il CIMEA, tramite il proprio servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere - Diplome - produce gratuitamente “Attestati di comparabilità” di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale. Per ulteriori informazioni visitare la sezione CIMEA for Refugees.
  3. Il CIMEA ha promosso e attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR): una rete informale di esperti del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di istruzione e formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.
  4. Il CIMEA ha attivato nel 2017 la procedura del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati, che attraverso lo sviluppo di una procedura innovativa di riconoscimento consente di valutare le qualifiche dei titolari di protezione internazionale anche nei casi di documentazione frammentaria o del tutto assente. Essendo attualmente attivo in Italia il progetto EQPR, si invita a considerare quest’ultimo in caso di necessità di valutazione di titoli di rifugiati con scarsa o assente documentazione.
  5. Il CIMEA partecipa a diversi progetti internazionali che hanno un focus sul riconoscimento dei titoli dei rifugiati.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, si consulti la seguente pagina del sito ENIC-NARIC: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.

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